03-12-2020
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Bonus fiscali sulla casa e sulle pertinenze, le indicazioni delle Entrate

Sono diverse le domande poste dal proprietario di un’abitazione censita A/3 e di due pertinenze accatastate C/2 e C/6. La pertinenza C/2 è una vecchia abitazione cielo terra, dotata di due camini fissi adibiti ad impianto di riscaldamento mentre la C/6 è un’autorimessa.

 

Bonus fiscali sulla casa e sulle pertinenze, il caso

Nel dicembre 2019, il proprietario ha presentato una pratica di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione d’uso della pertinenza C/2 acquistata nel 2019 e adiacente all’abitazione A/3 che, al termine dei lavori di ristrutturazione, verrà accorpata a tale ultimo immobile.

A gennaio 2020, il Comune ha rilasciato il permesso a costruire, a luglio 2020 sono iniziati i lavori: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro dell’edificio e rifacimento totale del tetto e degli infissi. Nello stesso mese è stato installato sul nuovo tetto dell’immobile in questione un impianto fotovoltaico e le relative spese sono state pagate utilizzando i bonifici predisposti per gli interventi di ristrutturazione che danno diritto alla detrazione del 50%. 

L’insieme dei lavori comporterà un miglioramento di almeno due classi energetiche della pertinenza C/2.

Infine, il proprietario aggiunge che nel maggio 2020 ha sostituito gli infissi dell’altra pertinenza (censita in categoria C/6, autorimessa) e nel settembre 2020 ha sostituito nell’abitazione una caldaia a condensazione per la fornitura di acqua calda sanitaria con annessa installazione di un nuovo impianto solare termico che servirà le 3 unità immobiliari.

 

Bonus fiscali sulla casa e sulle pertinenze, i quesiti

Delineato il quadro, il contribuente chiede se:

1. può fruire del superbonus del 110% per l’isolamento termico, il rifacimento del tetto e per la sostituzione degli infissi della pertinenza C/2 che, al termine dei lavori, sarà accorpata all’abitazione, nonché per l’installazione sulla pertinenza dell’impianto fotovoltaico, come intervento trainato, anche se, per tale lavoro, i pagamenti sono stati effettuati utilizzando il bonifico predisposto per il pagamento delle spese per la ristrutturazione edilizia;

2. può fruire della detrazione dell’ecobonus 65% per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione e l’installazione del nuovo impianto solare termico nell’abitazione A/3, atteso che tali interventi non comporterebbero una diminuzione di due classi energetiche dell’immobile;

3. per la sostituzione degli infissi dell’altra pertinenza C/6 spetti il bonus ristrutturazione 50%.

 

 

Bonus fiscali su casa e pertinenze, le risposte dell’Agenzia

Con la Risposta 562/2020, l’Agenzia in primo luogo in ricorda che la nuova disciplina che ha introdotto il superbonus 110% si affianca alle norme già vigenti relative a ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus.

Il superbonus 110% - sottolinea l’Agenzia - spetta per specifici interventi di riqualificazione energetica trainanti e per ulteriori interventi, trainati, realizzati congiuntamente ai primi su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia evidenzia che l’isolamento termico dell’involucro e la sostituzione negli edifici unifamiliari degli impianti di climatizzazione con impianti a condensazione sono trainanti mentre la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici sono trainati. Questi ultimi, quindi, godono dell’aliquota maggiorata al 110% solo se realizzati insieme ai trainanti e, tutti insieme, il miglioramento energetico, dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento.

Inoltre, per avere diritto al superbonus 110%, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Quindi, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione (1° luglio 2020 - 31 dicembre 2021), mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

 

Superbonus 110%, ecobonus 65% e bonus ristrutturazione 50%

Tornando al caso sottoposto dal contribuente, l’Agenzia spiega che:

1. sono ammessi al superbonus 110% - che non costituisce una ‘nuova’ agevolazione - anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine dei lavori saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel permesso di costruire risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo (come chiarito pochi giorni fa dal MEF e dalla stessa Agenzia) e che l’immobile sia dotato di impianto di riscaldamento. Via libera anche al 110% per la sostituzione degli infissi, e per l’installazione di un impianto fotovoltaico, purchè realizzati congiuntamente all’intervento trainante, e all’uso del bonifico predisposto per il bonus ristrutturazione;

2. considerato che gli interventi sulla pertinenza C/2 migliorerebbero la prestazione energetica di almeno due classi mentre quelli sull’abitazione A/3 no, l’Agenzia afferma che il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, necessario per ottenere il superbonus, deve essere attestato per l’intero edificio risultante, al termine dei lavori, dall’accorpamento dell’immobile C/2 all’immobile abitativo A/3;

3. infine, la sostituzione degli infissi nella pertinenza C/6 può fruire del bonus ristrutturazione 50% qualora l’intervento si configuri almeno come manutenzione straordinaria.

 

fonte: www.edilportale.com

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